Accertamenti della sicurezza post contatore


Il 1° ottobre 2004 è entrato in vigore il “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” emanato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con la deliberazione n. 40/04 del 18/03/2004, che prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai Clienti finali.
Il Regolamento è stato successivamente integrato e modificato con le deliberazioni n. 129/04 del 22/07/2004, n. 43/05 del 15/03/2005, n. 192/05 del 20/09/2005, n. 47/06 del 01/03/2006, n. 87/06 del 27/04/2006 , n. 147/06 del 14/07/06 e ARG/gas n. 27/08 del 10/03/2008.
Tale Regolamento non riguarda gli impianti destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali.

L’attuazione della Delibera n. 40/04 avverrà in tre fasi:

  • La prima fase (titolo II della Delibera n. 40/04), relativa agli impianti di utenza nuovi, è entrata in vigore il 1° ottobre 2004, con possibilità per le Società di distribuzione di applicare, fino al 30 giugno 2005, la modalità transitoria (Allegato E);
  • La seconda fase (titolo III della Delibera n. 40/04), relativa agli impianti di utenza modificati o riattivati, è entrata in vigore dal 1° Aprile 2009.
  • La terza fase (titolo IV della Delibera n. 40/04), relativa agli impianti di utenza in servizio, entrerà in vigore con successivo provvedimento dell’Autorità.

 

Ciò premesso, si rendono note ai Clienti finali e agli Installatori interessati, le procedure da seguire e la modulistica da adottare per:

  • le richieste di attivazione di nuovi impianti di utenza;
  • le richieste di riattivazione della fornitura gas a seguito di sospensione per pronto intervento.

 

Attivazione della fornitura di un nuovo impianto di utenza

Per ottenere l’attivazione della fornitura, dovranno essere consegnati al Distributore competente, per gli accertamenti documentali previsti, i seguenti documenti:

Allegato H “Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas”, modulo che verrà fornito precompilato da Elettragas e che dovrà essere debitamente completato e sottoscritto dal Cliente finale (vedi facsimile allegato);

Allegato I “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”, modulo, fornito in copia da Elettragas, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall’Installatore e corredato degli ulteriori allegati tecnici obbligatori indicati nel modulo stesso (vedi facsimile allegato).

Gli accertamenti documentali di cui sopra potranno essere eseguiti solo dopo la consegna di tutta la prevista documentazione completa.
Nel caso in cui l’accertamento dia esito positivo, la fornitura sarà regolarmente attivata.
Nel caso in cui, invece, l’accertamento dia esito negativo, l’attivazione della fornitura non potrà essere effettuata.
Se la documentazione presentata sarà incompleta, verrà sospesa la decorrenza dei termini di attivazione della fornitura fino all’integrazione della stessa; in caso sia almeno presente la documentazione minima correttamente compilata e sottoscritta, trascorsi 30 gg lavorativi, il Distributore classifica l’accertamento come impedito ed attiva la fornitura di gas.

Per informare i propri Clienti in merito alla procedura che dovrà essere seguita, per ottenere celermente e senza disguidi l’attivazione della fornitura, Elettragas provvederà a fornire la seguente documentazione informativa (vedi facsimili allegati):

Allegato F “Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore a partire dall’ 1 aprile 2007”
Il modulo verrà fornito ai Clienti in allegato ai preventivi di spesa per nuovi allacciamenti alla rete gas;

Allegato G
Il modulo verrà fornito ai Clienti (unitamente all’allegato H, precompilato nella sezione di competenza, e ad una copia dell’allegato I) all’atto di ogni richiesta di attivazione della fornitura.

Costi a carico dei clienti per le attività svolte dai distributori

Come previsto dal Regolamento, per ogni accertamento documentale effettuato o impedito verranno addebitati al Cliente i seguenti importi unitari, al netto delle imposte:

  • euro 40,00 (quaranta), per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
  • euro 50,00 (cinquanta), per gli impianti di utenza con portata termica maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
  • euro 60,00 (sessanta), per gli impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

Potranno inoltre venire addebitati i seguenti importi, sempre al netto delle imposte:

  • euro 60,00 (sessanta), per ogni eventuale verifica effettuata dal Comune di residenza sull’impianto di utenza il cui accertamento sia risultato impedito (con possibilità di sospensione della fornitura in caso di esito negativo);
  • euro 30,00 (trenta), per ogni intervento di sospensione della fornitura derivante dall’attuazione del Regolamento.

Gli importi di cui sopra saranno addebitati ai Clienti nella prima fattura utile emessa.

Riattivazione della fornitura sospesa dal distributore

Per ottenere la riattivazione di una fornitura del gas sospesa dal Servizio di Pronto Intervento del Distributore competente, a seguito di dispersione rilevata sull’impianto di utenza, è necessario che il Cliente finale presenti il seguente allegato, debitamente compilato e sottoscritto dall’Installatore e corredato degli ulteriori allegati indicati nel modulo stesso (copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell’Installatore o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti):

Allegato E


Assicurazione clienti finali


Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 (Allegato 3) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

  • i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
  • i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
  • i consumatori di gas metano per autotrazione.

 

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali (Allegato 2).

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o tramite fax al numero 800.185.024, così come indicato nel sito internet www.autorita.energia.it

Per informazioni sullo stato delle pratiche di denunce per sinistri da incidenti gas è possibile contattare il Cig al numero verde 800.929286, attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00, oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo assigas@cig.it o tramite fax al numero 02.52037621, così come indicato nel sito internet www.cig.it, alla pagina “Assicurazione clienti finali”.

In caso di sinistro il cliente dovrà compilare il modulo di denuncia sinistro (Allegato 1), scaricabile in questa pagina, oppure presso il sito www.cig.it.

Il modulo dovrà essere inviato, secondo le modalità specificate, all’indirizzo riportato nel modulo.

Aggiornato al 31/01/2011

Allegati:

Allegato 1 – Modulo denuncia sinistro

Allegato 2 – Contratto di assicurazione

Allegato 3 – Delibera 79/10


Accesso ai dati di base


Per proposte commerciali inerenti la fornitura di gas naturale

Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 157/07 e successive modifiche ed integrazioni)

Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell’energia (D.Lgs. 73/2007 e Delibera A.E.E.G. 157/07 e s.m.i.) prevede che temporaneamente (fino al 31/12/2010) alcuni dati, relativi ai Clienti finali, possano essere comunicati dai Distributori locali a venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero.

I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del punto di fornitura, tipo di misuratore installato, codice della cabina REMI di riferimento e fattore di correzione di cui alla deliberazione n. 108/06 per la fornitura di gas naturale, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale.

Questi dati possono essere utilizzati da venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero per formulare, in formato cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi).

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha predisposto un’Informativa (Allegato A alla Delibera 157/07 e s.m.i.) che provvediamo a pubblicare in allegato alla presente.

Tale Informativa verrà opportunamente personalizzata dalla nostra Società qualora, al fine di formularLe una proposte commerciale, dovesse richiedere al Distributore locale dati che La riguardano.

Allegati:

Deliberazione AEEG 157/07 modificata con deliberazione ARG/com 15/08

ALLEGATO A


Informativa "Bonus sociale gas"


Bonus sociale sulla fornitura gas

E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.

Chi ha diritto al bonus gas

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:

  • non superiore a 7.500 euro,
  • non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

 

Quanto vale il bonus gas

Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:

  • per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
  • per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
  • per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località);

 

Ad esempio, per l’anno 2011, il bonus può variare da un minimo di 29 euro ad un massimo di 183 euro per le famiglie con meno di quattro componenti, oppure da un minimo di 46 euro ad un massimo di 264 euro per le famiglie con più di 4 componenti.

Come richiedere il bonus gas

Il bonus può essere richiesto dal 15 dicembre 2009. Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell’Autorità per l’energia o del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), sia sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Per maggiori approfondimenti e per scaricare sia il testo della Delibera ARG/gas 88/09 che la modulistica da utilizzare per la richiesta del bonus sociale gas al proprio Comune è inoltre possibile collegarsi al sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

> Autorità per l’energia elettrica e il gas – Bonus gas


Imposte e agevolazioni


Agevolazioni fiscali

Clienti residenziali
Dal 1° gennaio 2008 il numero 127-bis tabella A parte III del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente ai primi 480 mc annui. Pertanto l’aliquota iva ridotta del 10% andrà applicata non più alla somministrazione di gas naturale usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, ma alla somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente ai primi 480 mc annui.

Clienti business (con partita IVA)
La legge prevede alcune riduzioni ed esenzioni, in casi particolari dettagliatamente indicati, in merito alle imposte che concorrono alla determinazione del prezzo di fornitura del gas metano. Sono disponibili informazioni su:

  • Riduzioni ed esenzioni imposta di consumo e addizionali regionali.
  • Applicazione aliquota IVA ridotta alle forniture di metano.
  • Non imponibilità aliquota IVA sulle forniture di metano.

 

Il richiedente allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale.
(Documentazione necessaria per la trasmissione all’ufficio delle dogane competente, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

  • Copia del documento di identità in corso di validità (necessario);
  • relazione tecnica rilasciata da un esperto iscritto all’albo professionale (come disposto dall’agenzia delle dogane con prot. N. 4436 del 24 luglio 2007).

 

Questi documenti devono necessariamente essere presentati contemporaneamente, al momento della richiesta di attivazione della fornitura o in un successivo momento, ma comunque prima dell’inizio della fornitura stessa. La documentazione deve essere inviata a ElettraGas S.p.a. – Via Fedeli, 8 – 06034 FOLIGNO (PG) o attraverso il numero FAX 0742 318820.

Scarica il modulo “RICHIESTA ESENZIONE IMPOSTE SUL GAS NATURALE

Accisa e addizionale regionale

Le forniture per il consumo di gas naturale sono soggette alle accise e alle addizionali regionali, queste ultime con aliquote differenziate a seconda dell’ubicazione geografica dell’utenza e del tipo di utilizzo. Per l’addizionale non serve alcun tipo di modulistica perché viene applicata automanticamente.

Documenti da presentare per chiedere l’applicazione dell’aliquota accisa agevolata
Per fare richiesta di applicazione dell’aliquota Accisa agevolata devono essere presentati e firmati in originale, per ogni contatore e/o punto di fornitura per i quali si richiede l’agevolazione, i seguenti documenti:

  • Modulo per la richiesta di applicazione dell’aliquota Accisa Agevolata completa di dichiarazione sostitutiva.
  • Documento di riconoscimento non scaduto del legale rappresentante della società che esegue la richiesta o fotocopia leggibile.
  • Visura camerale aggiornata della società richiedente, per verificare se il tipo di attività svolta ha diritto all’agevolazione.
  • Per gli “Esercizi di Ristorazione”, copia leggibile della Licenza d’esercizio in uso.
  • Statuto delle associazioni e/o istituzioni per quanto riguarda le attività dilettantistiche svolte senza scopo di lucro e le attività ricettive finalizzate all’assistenza esclusivamente di disabili, orfani, anziani e indigenti.

 

Questi documenti devono necessariamente essere presentati contemporaneamente, al momento della richiesta di attivazione della fornitura o in un successivo momento, ma comunque prima dell’inizio della fornitura stessa. La documentazione deve essere inviata a ElettraGas S.p.a. – Via Fedeli, 8 – 06034 FOLIGNO (PG) o attraverso il numero FAX 0742 318820.

Scarica il modulo “RICHIESTA APPLICAZIONE ACCISE AGEVOLATE SUL GAS NATURALE

Applicazione aliquota I.V.A. ridotta

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui. Per usi civili, come da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d’impiego del gas naturale diverse da quelle “industriali”, così come definite dall’art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504.

Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:

  • di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
  • di imprese agricole;
  • di imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica.

 

Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota iva del 10 per cento devono presentare formale istanza.

Il richiedente allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale.
(Documentazione necessaria per la trasmissione all’ufficio delle dogane competente, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

  • Copia del documento di identità in corso di validità (necessario).

 

Questi documenti devono necessariamente essere presentati contemporaneamente, al momento della richiesta di attivazione della fornitura o in un successivo momento, ma comunque prima dell’inizio della fornitura stessa. La documentazione deve essere inviata a ElettraGas S.p.a. – Via Fedeli, 8 – 06034 FOLIGNO (PG) o attraverso il numero FAX 0742 318820.

Scarica il modulo “RICHIESTA APPLICAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RIDOTTA 10% SUL GAS NATURALE


Modalità di Costituzione in Mora e relativi indennizzi


RITARDATO PAGAMENTO, MOROSITA’ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

 

In caso di mancato, o parziale pagamento, EG si riserva di inviare al Cliente, a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata in fattura, formale avviso di costituzione in mora mediante raccomandata e/o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato dal cliente ed eventualmente, in assenza di pagamento da parte del Cliente, decorsi, rispettivamente:
    – 15 (quindici) giorni solari dalla spedizione della comunicazione di costituzione in mora;
    – 10 (dieci) giorni solari dall’avvenuta consegna della comunicazione a mezzo PEC;
    – 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione della comunicazione stessa.

 

Nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, tali termini sono ridotti a:
    – 7 (sette) giorni solari dalla spedizione della comunicazione di costituzione in mora;
    – 5 (cinque) giorni solari dall’avvenuta consegna della comunicazione a mezzo PEC;
    – 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di emissione della comunicazione stessa.

 

In costanza di mora Elettragas si riserva la facoltà di richiedere al Distributore Locale la Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportato nella costituzione in mora.

 

In caso di mancato rispetto da parte di Elettragas della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il Cliente, ai sensi dell’art. 4.4 della delibera AEEG 99/11 e s.m.i, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:
    – 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
    – 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
    1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
    2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
    3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.


Livelli di Qualita' del Servizio


La qualità del servizio offerto al cliente è garantita sia dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che ha emanato una serie di delibere in materia.

 

La delibera ARG/COM 164/08 (TIQV) e successive modifiche ed integrazioni ha fissato delle regole più stringenti per i livelli di qualità del servizio che devono essere garantiti ai clienti finali in tema di reclami, rettifica di fatturazione e rettifica doppia fatturazione.

 

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha inoltre stabilito degli standard specifici di qualità commerciale relativamente alle comunicazioni formali dei clienti, definendo le tempistiche entro le quali le società fornitrici dovranno formulare risposte ai reclami e/o richieste di informazioni (art. 10 del TIQV).

 

Di seguito i tempi di risposta per ogni tipologia di comunicazione formale di Richiesta del Cliente:

 

    Doppia Fatturazione: 20 gg solari
    Recalmo scritto: 40 gg solari
    Rettifica Fatturazione: 90 gg solari

 

Qualora il termine massimo di risposta non venga rispettato, è previsto un indennizzo automatico pari a 20€. L’indennizzo è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione.


Glossario dei termini contenuti nei documenti di fatturazione


Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette del gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione.

Il Glossario presenta una sezione relativa ai termini contenuti nella bolletta gas. Nella sezione c’è una parte denominata “Quadro sintetico” con i termini che compaiono nel quadro sintetico della bolletta (di norma la prima pagina), ed una “Quadro di dettaglio” con i termini che compaiono nel corrispondente quadro (le pagine successive, che contengono il dettaglio di quanto fatturato al cliente).

Scarica il glossario dei termini contenuti nei documenti di fatturazione:

Glossario dei termini presenti in fattura

Glossario generale sul Gas Naturale

Guida alla lettura


Informativa agevolazioni tariffarie popolazioni colpite dal terremoto


INFORMATIVA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO

 

Ai sensi della Deliberazione ARERA 429/2020/R/com ed in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 104/2020, comunichiamo che, fino al 31 dicembre 2020, le utenze site nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del Decreto Legge 189/16 possono ancora beneficiare automaticamente delle agevolazioni tariffarie applicabili alle fatture relative a tali utenze/forniture (fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data del 15 agosto 2020). L’agevolazione viene applicata automaticamente in bolletta/fattura dal venditore/gestore del servizio idrico integrato ad eccezione delle utenze/forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Le utenze/forniture site in tali Comuni possono beneficiare delle agevolazioni, solo qualora valgano le seguenti condizioni:

    • l’immobile in cui sono ubicate tali utenze/forniture sia divenuto inagibile a causa del sisma;
    • siano state trasmesse al venditore/gestore del servizio idrico integrato la richiesta di agevolazione e la relativa documentazione.

 

Nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione della richiesta, La invitiamo ad inviare i moduli disponibili sul sito internet alla Sezione Modulistica, entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020, ai recapiti di seguito riportati:

    • via fax al n. 0742318820
    • via e-mail all’indirizzo info@elettragas.it
    • posta: ElettraGas S.p.a. – Via Feliciano Fedeli 8 – 06034 Foligno (PG)

 

Le ricordiamo inoltre che qualora un immobile sia stato reso inagibile dal sisma può richiedere la disattivazione/riattivazione gratuita del punto di fornitura entro il 31 dicembre 2020.

 

 

PROROGATE A FINE ANNO LE AGEVOLAZIONI IN BOLLETTA PER ACQUA, LUCE E GAS

 

Sono state prorogate le agevolazioni in bolletta per elettricità, gas e servizio idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 2016 nel Centro Italia e nel 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia).
Secondo quanto previsto dalla legge n. 21/2021 (che ha convertito il Decreto-legge Milleproroghe 2020) l’ARERA ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie a favore delle forniture e utenze localizzate in una ‘zona rossa’, per quelle relative a immobili inagibili e per quelle a favore delle soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE/MAPRE), come anche per quelle site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
Per ottenere le agevolazioni, i titolari delle utenze/forniture dovranno comunicare lo stato di inagibilità dell’abitazione entro il 30 aprile 2021 agli uffici locali di Agenzia delle Entrate e INPS, come previsto dalla legge e – per accelerare le procedure – entro il 30 giugno anche al proprio fornitore indicando i riferimenti contrattuali.


Delibera 565/2023/R/com – Agevolazioni tariffarie zone alluvionate


A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023 nella regione Emilia Romagna, Marche e Toscana, Elettragas S.p.a. ha recepito i provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA), individuati nella Delibera 565/2023/R/COM, che hanno disposto le agevolazioni a favore delle utenze delle zone colpite dall’eccezionale evento meteorologico, le modalità di ottenimento delle stesse, le modalità di rateizzazione delle fatture sospese.

Le agevolazioni si applicano alle forniture di energia elettrica e gas naturale e alle utenze idriche attive alla data del 1°maggio 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23, asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 20- ter del medesimo decreto, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

Le agevolazioni sono riconosciute a decorrere dal 1° maggio 2023 con riferimento alle fatture emesse o da emettere riferite ai consumi di energia elettrica, gas e al servizio idrico integrato di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Le agevolazioni tariffarie previste riguardano la non applicazione delle componenti della distribuzione e oneri generali sia per l’energia elettrica che per il gas e i contributi relativi alle attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. Elettragas S.p.a. provvederà entro il 31 marzo 2024, ad emettere la fattura di conguaglio o avviso di pagamento che contabilizza gli importi sospesi sino al 31 ottobre 2023 ai sensi della delibera 390/2023/R/com.

La fattura o avviso di pagamento, rateizzata secondo quanto previsto dall’Articolo 8 della delibera 267/2023/R/com, deve contabilizzare, oltre ai pagamenti sospesi, quelli relativi ai consumi ovvero ai servizi fruiti di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, comprensivi delle eventuali agevolazioni spettanti.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni i soggetti titolari delle forniture e utenze di cui sopra dovranno fornire a Elettragas S.p.a.: in caso di utenze e/o forniture domestiche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente; in caso di forniture e/o utenze non domestiche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea);
Per ottenere tali agevolazioni tariffarie, qualora in possesso dei requisiti richiesti, La invitiamo a compilare il modulo allegato e trasmetterlo, corredato di copia fronte/retro del documento di riconoscimento, ad uno dei seguenti recapiti: email:

Modulo ALLUVIONATI

Delibera 565-23-R-com