FAQ

Domande frequenti e Glossario dei termini contenuti nei documenti di fatturazione

Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette del gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione.

Il Glossario presenta una sezione relativa ai termini contenuti nella bolletta gas. Nella sezione c’è una parte denominata “Quadro sintetico” con i termini che compaiono nel quadro sintetico della bolletta (di norma la prima pagina), ed una “Quadro di dettaglio” con i termini che compaiono nel corrispondente quadro (le pagine successive, che contengono il dettaglio di quanto fatturato al cliente).

Scarica il glossario dei termini contenuti nei documenti di fatturazione:

Liberalizzazione del mercato e consumatori finali

Vuol dire che a partire dal 1° gennaio 2003 tutti i consumatori (famiglie, condomini, aziende, servizi,…) sono liberi di scegliersi il proprio fornitore. Fino al 31 dicembre 2002 tutti i clienti finali del gas (esclusi quelli con elevati consumi annui, come industrie e altri grandi consumatori) erano obbligati a comprare il gas dal fornitore locale, senza poterlo cambiare. Il decreto legislativo n. 164/00, recependo una direttiva europea, ha stabilito che dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti, anche i piccoli consumatori, sono liberi di acquistare il gas da fornitori scelti da loro. Il mercato, prima gestito in regime di monopolio, si avvia grazie alla liberalizzazione di alcune fasi, come la vendita, a divenire concorrenziale: più operatori sul territorio venderanno il gas proponendo offerte diverse, facendosi quindi concorrenza.

Sino al 31 dicembre 2002 un unico soggetto distribuiva e vendeva il gas ai clienti domestici e ai piccoli consumatori.
Il cliente finale aveva quindi rapporti solo con questo soggetto a cui chiedeva di essere allacciato alla rete e di attivare la fornitura, dal quale riceveva le bollette, al quale poteva rivolgere richieste di vario genere (spostare il contatore, volturare il proprio contratto ecc.). Dal 1° gennaio 2003 chi vende il gas al cliente finale deve necessariamente essere un soggetto diverso da chi lo distribuisce.
Il cliente finale, perciò, non compra più il gas dall’impresa che “distribuisce” il gas (cioè quella che fisicamente porta il gas al contatore attraverso i tubi), ma dalle aziende che sono state autorizzate alla “vendita” dal Ministero delle Attività Produttive. Con la liberalizzazione, il distributore effettua il solo trasporto del gas per conto delle aziende di vendita, ed è obbligato ad offrire a tutti i venditori condizioni identiche e senza discriminazioni. Le imprese di distribuzione restano responsabili della manutenzione, della sicurezza e dello sviluppo della rete stessa. Per continuare a vendere il gas al consumatore finale dopo il 1° Gennaio 2003, chi distribuiva il gas deve creare una specifica società di vendita, completamente indipendente da quella che lo distribuisce, che viene spesso chiamata con una ragione sociale simile (ma diversa) al nome dello stesso distributore. Il nome del venditore è quello indicato sull’ultima fattura ricevuta.

La concorrenza fra venditori porterà, nel tempo, a migliorare la qualità del servizio che offrono ai clienti.
Esistono comunque degli “standard” di qualità minimi, che devono essere sempre rispettati.
Gli standard minimi di qualità commerciale (che esprimono la tempestività dell’esercente nel fornire alcune prestazioni richieste dai clienti) sono definiti dall’Autorità per tutti i distributori e venditori di clienti forniti in bassa pressione (la stragrande maggioranza della clientela finale).
Al momento attuale, per i venditori sono fissati degli standard “generali” non soggetti ad indennizzo automatico; mentre per i distributori sono fissati standard sia “generali” che “specifici”, questi ultimi soggetti ad indennizzo automatico.
I venditori ed i distributori potranno proporre altri standard, purché migliorativi rispetto a quelli fissati dall’Autorità.

In caso di contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di tutela), il venditore deve permettere, ai clienti che consumano fino a 5.000 standard metri cubi/anno di effettuare l’autolettura del contatore, attivando strumenti – dal numero verde alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo.
L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, tranne quando il dato comunicato dal cliente è molto diverso dalla media dei suoi consumi. In questo caso il cliente deve essere informato del fatto che la sua autolettura non sarà considerata valida.
L’autolettura comunicata al venditore secondo le modalità indicate in bolletta è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica dopo la raccolta di una nuova lettura o autolettura. La comunicazione dell’autolettura non libera il distributore dall’obbligo delle letture periodiche, secondo le scadenze previste.
Il venditore è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte del cliente finale dell’autolettura effettuata all’interno dell’eventuale periodo indicato in bolletta oppure dell’eventuale ultima autolettura trasmessa in un mese.
L’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute e a comunicarne l’esito entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle autoletture da parte del venditore.
Ai nuovi clienti il distributore di gas diverso dal gas naturale deve inviare un operatore incaricato di eseguire il tentativo di lettura entro 6 mesi dalla data di attivazione del contratto oppure una comunicazione che inviti il cliente a eseguire l’autolettura.

In caso di contratto nel mercato libero, le modalità di lettura e quindi di eventuale autolettura devono essere indicate nelle condizioni contrattuali.

 

Fornitori del gas nel mercato libero

Cosa fa il distributore?

Il distributore, che opera sul territorio in regime di monopolio legale (ottiene la concessione dall’ente locale), gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas, e a fare per conto del cliente o del venditore tutte quelle operazioni che sono connesse alla gestione dell’impianto del gas fino al contatore (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori ecc).
Il distributore può anche rifiutare l’allacciamento al cliente se il suo impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente) non è in regola con le norme di sicurezza.
Il distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).

Cosa fa il venditore?

Il venditore acquista il gas all’ingrosso e lo vende al cliente finale. Per far arrivare il gas acquistato al cliente finale il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale e regionale (reti di trasporto) e locali (le reti di distribuzione) e quindi, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas, il venditore paga al gestore delle reti di trasporto l’uso della rete e delle altre infrastrutture secondo una tariffa che è fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il venditore è colui che si proporrà al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipulerà il contratto per l’acquisto di gas.
Il venditore potrà anche tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti o ai lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.

Chi garantisce la sicurezza degli impianti e a chi si potrà chiedere di intervenire in caso di pericolo?

L’impianto, fino al contatore compreso, è gestito dal distributore che è responsabile della sua sicurezza. In caso di fughe di gas il cliente dovrà contattare il numero telefonico indicato in bolletta e sarà il distributore ad intervenire con la squadra di pronto intervento.
Il cliente è comunque tenuto a rispettare la normativa sulla sicurezza degli impianti interni (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente).

Il cliente avrà rapporti solo con il venditore o anche con il distributore?

Il cliente avrà rapporti prevalentemente con il venditore che è il soggetto con cui stipulerà il contratto per l’acquisto di gas e che effettuerà tutte le operazioni previste dalle clausole contrattuali ivi compresa l’emissione periodica delle bollette. Tuttavia il cliente potrà eventualmente avvalersi della facoltà di contattare direttamente il distributore per le operazioni di sua competenza.

Se sono un nuovo cliente a chi devo chiedere di essere allacciato alla rete?

La richiesta di allacciamento potrà essere rivolta al venditore, che provvederà a inoltrarla al distributore.
La richiesta potrà anche essere rivolta direttamente al distributore nel caso in cui i due soggetti vogliano gestire separatamente il rapporto con il cliente, o nel caso in cui lo stesso cliente preferisca gestire i rapporti in maniera autonoma (ossia rivolgendosi direttamente al soggetto che gestisce l’operazione di allaccio).

Dove reperire delle informazioni su venditori e condizioni di vendita?

La lista dei venditori autorizzati è pubblicata sul sito internet del Ministero delle Attività Produttive. Le informazioni sulle opzioni tariffarie presentate dagli esercenti ed approvate dall’Autorità sono pubblicate sul sito dell’Autorità stessa.
Informazioni sulle condizioni specifiche potranno essere richieste ai singoli venditori o visionate sui loro siti internet.

Cambiare il venditore

E’ necessario scegliere un venditore di gas diverso da quello che ho oggi?

Il cliente è libero di continuare ad avvalersi del venditore che lo rifornisce attualmente o di scegliere un diverso venditore. Non può in nessun caso essere obbligato a continuare a rifornirsi dall’attuale venditore.

Come si fa a cambiare il venditore?

Fatto salvo un termine di preavviso (che per i clienti caratterizzati da consumi tipici dell’uso domestico, artigianale e commerciale, non può superare i 30 giorni, a meno che il cliente e il venditore abbiano pattuito un diverso termine che deve essere esplicitamente indicato nel contratto), il cliente finale può recedere in qualsiasi momento dal proprio contratto di fornitura.
Tuttavia, se vuole evitare di restare senza gas, deve prima scegliere un altro venditore.

I clienti di uno stesso condominio possono scegliere venditori diversi o devono avere un unico venditore?

Le famiglie che abitano in uno stesso palazzo potranno comprare il gas da venditori diversi, ma continueranno ad avere lo stesso distributore per le operazioni di sua competenza.

Quanto costa cambiare il venditore?

Il costo di questa operazione viene definito dai venditori singolarmente; non esiste un costo predefinito, uguale per tutti. Tuttavia i venditori sono tenuti ad informare i clienti dell’eventuale costo connesso all’avvio e alla chiusura del rapporto. L’Autorità vigila affinché il costi proposti dai venditori non siano tali da ostacolare la possibilità del cliente di cambiare fornitore quando lo desidera.

Cambiando il venditore bisogna cambiare anche il contatore?

No, perché il contatore non è di proprietà del venditore. Attualmente esso è posseduto da chi possiede la rete di distribuzione ed è gestito dal distributore che rimane sempre lo stesso anche quando il cliente cambia venditore.

Cambiando venditore chi legge il contatore?

Attualmente è previsto che il contatore venga letto dal distributore, salvo che il venditore richieda a quest’ultimo di effettuare in proprio tale operazione. In ogni caso è il venditore che propone al cliente la periodicità di lettura del contatore e fattura i consumi letti.

Il cliente deve firmare un nuovo contratto?

Se il cliente resta legato alla società di vendita creata dal distributore in linea generale non è necessario che sottoscriva un nuovo contratto. Infatti l’Autorità ha stabilito che se il cliente non cambia venditore o non vuole cambiare le condizioni di fornitura vigenti (condizioni contrattuali e tariffa) restano valide per lui le condizioni contrattuali e le tariffe in vigore al 31 dicembre 2002.
Nel caso in cui il cliente cambi venditore o scelga una nuova opzione contrattuale proposta dal suo attuale venditore sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto.

Di cosa deve accertarsi il cliente prima di firmare un nuovo contratto?

  • Di aver ricevuto per iscritto la proposta relativa al prezzo di vendita e alle condizioni di fornitura del servizio.
  • Che tra le diverse offerte che il venditore presenta al clienti sia compresa anche quella che contiene quanto disposto dall’Autorità con la deliberazione n. 229/01 che stabilisce una serie di diritti minimi a favore dei clienti finali.
  • Che siano specificati i costi di eventuali prestazioni accessorie.
  • Che nel contratto non siano contenute clausole generiche che lascino ampia discrezionalità di azione al venditore.
  • Che siano specificati i termini e gli eventuali costi connessi al recesso o ad eventuali inadempimenti dei clienti(es. morosità).
  • Di aver controllato attentamente il contenuto di ciascuna clausola contrattuale.

Se il venditore contatta un potenziale nuovo cliente questo non è obbligato a firmare il contratto subito; nel caso in cui il cliente firmi e poi cambi idea, ha 7 giorni per recedere da quel contratto senza dover sopportare alcun onere.

Prezzo del gas e costi di allacciamento

Chi determina il prezzo del gas che acquisto?

Il prezzo finale del gas è determinato da diverse componenti e solo per la parte relativa alla vendita il prezzo può essere determinato liberamente dal venditore.
Le altre parti che comprendono il costo sostenuto per lo stoccaggio (il deposito del gas utilizzato come riserva), il trasporto (sulle reti nazionali e regionali) e la distribuzione (sulle reti locali) del gas sono definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L’Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas dovranno obbligatoriamente offrire, accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo di riferimento calcolato in base a criteri definiti dall’Autorità ed approvati dall’Autorità stessa.
Il prezzo di riferimento dell’Autorità costituisce una protezione del consumatore, che finirà nel momento in cui lo stesso sceglierà una proposta ritenuta migliore.
In tal modo l’Autorità, analogamente a quanto avvenuto in diversi Paesi europei che già hanno liberalizzato il proprio mercato, si pone l’obiettivo di assicurare che la scelta delle nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità con il sistema di garanzie oggi in vigore e di garantire i consumatori nelle aree in cui continuerà ad operare un unico fornitore che potrebbe modificare i prezzi in mancanza di concorrenza da parte di altri operatori.
I clienti potranno, se lo desiderano, rinunciare al prezzo di riferimento determinato dall’Autorità e accettare condizioni economiche differenti che il venditore propone alternativamente.

Dove trovare i prezzi di riferimento approvati dall’Autorità e le condizioni economiche offerte dai venditori?

I prezzi di riferimento approvati dall’Autorità sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità.
Le nuove condizioni economiche che saranno formulate dai venditori di gas dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, evidenziando quelle definite in base ai criteri disposti dall’Autorità, con la pubblicazione sul proprio sito internet, su un quotidiano di ampia diffusione nell’area di interesse e nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.

I costi connessi all’allacciamento da chi sono determinati? Sono uguali per tutti?

Per quanto concerne i costi di allacciamento la situazione non viene modificata dall’avvento della liberalizzazione della vendita.
Infatti questi sono, come prima, stabiliti dal distributore in accordo con l’ente locale concedente, all’interno della convenzione o del contratto di servizio che i due soggetti sottoscrivono.
I costi di allacciamento possono pertanto differire da distributore a distributore, ma potranno anche essere differenti i costi che uno stesso distributore applica ai clienti finali di zone diverse.